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Proprietà e possessoDiritto di godere e di disporre di una cosa, ad esempio un abito, un gioiello, un libro, in modo pieno ed esclusivo, cioè con la possibilità di usarla quando si vuole, di prestarla, di venderla, o addirittura di distruggerla o di buttarla via se lo si ritiene opportuno. Cenni storiciL’idea della proprietà privata, sconosciuta nelle società tribali (ma anche in tempi recenti presso gli indiani d'America) per quanto riguardava la terra e i diritti di caccia e pesca, ritenuti beni collettivi, era invece accettata per le armi e per altri utensili di uso comune e trovò una sua prima formalizzazione nell’antico Egitto e coi giuristi dell’antica Grecia. Il concetto fu quindi elaborato a Roma e trovò nel diritto romano una formalizzazione che, difesa nel XIV secolo da Bartolo di Sassoferrato e riaffermata dalle costituzioni liberali via via adottate dai singoli stati all’indomani della Rivoluzione francese, è giunta fino a influenzare le codificazioni ottocentesche. Nei sistemi liberali e capitalisti di oggi alla proprietà privata è riconosciuta una funzione importante per il progresso sociale e le leggi la riconoscono e la garantiscono con l’obiettivo di renderla "accessibile a tutti". Nel XIX secolo la proprietà privata fu al centro della riflessione filosofica e politica di alcuni pensatori che diedero vita a una concezione di proprietà privata opposta a quella che veniva invece riconosciuta negli stati liberali. Innanzitutto con Pierre-Joseph Proudhon, che la ritenne una fonte di disuguaglianza e quindi causa di malessere sociale, giungendo ad affermare "la proprietà non è che un furto", ma soprattutto Karl Marx, il quale sostenne che la proprietà fondiaria (terreni) e dei mezzi di produzione (macchinari, industrie, materie prime) dovesse necessariamente essere pubblica se si voleva una società giusta, senza sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Tale concezione divenne un elemento caratteristico del comunismo e trovò ampia applicazione nei paesi dichiaratamente comunisti, come l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, la Cina o il Vietnam, in cui, anche se è ammessa qualche forma di proprietà personale (come ad esempio sui prodotti agricoli frutto della lavorazione di piccoli appezzamenti di terreno) i beni fondamentali e i mezzi di produzione appartengono allo stato. In Italia il diritto di proprietà è oggi tutelato, sia dalla Costituzione sia dalla legge ordinaria, contro chiunque intenda violarlo, ed è un diritto assoluto, con i soli limiti di un superiore interesse collettivo che, in determinati casi, giustifica provvedimenti restrittivi come ad esempio l’espropriazione per pubblica utilità o la requisizione. Proprietà e possessoLa proprietà coincide di solito, ma non sempre, con il "possesso", cioè con la possibilità di usare una cosa (ma non di disporne potendola prestare, vendere o addirittura distruggere) per il semplice fatto di averla a disposizione: ad esempio chi abita una casa la usa in quanto ne è in possesso. Proprietà e possesso possono riguardare sia beni immobili (case, terreni), sia beni mobili registrati (autovetture), sia infine beni mobili (una bicicletta, un libro, un oggetto qualsiasi). Vedi Beni mobili e immobili. Anche i beni materiali o immateriali, come le cosiddette opere dell’ingegno (ad esempio un brevetto o i diritti d'autore su uno scritto o su un dipinto o su una scoperta scientifica), possono essere oggetto di proprietà. Alcuni beni, detti demaniali, come le acque dei fiumi, sono invece di esclusiva proprietà dello stato. La proprietà può essere di un singolo individuo, di più persone collettivamente (come nel caso del condominio), di un’azienda, di un ente privato o pubblico. Può essere trasferita da un soggetto a un altro sia con un atto tra vivi (compravendita, permuta, donazione) sia a seguito della scomparsa del proprietario, per eredità o per legato (Vedi successione); per un bene immobile o mobile registrato è necessario l’atto pubblico, cioè alla presenza di un notaio e con trascrizione sui pubblici registri. I minori, e in taluni casi anche i nascituri, possono essere proprietari a tutti gli effetti anche di beni immobili come case e terreni, ma non possono amministrare direttamente le loro proprietà né venderle se non attraverso i loro legali rappresentanti (di solito i genitori) e con l’assenso di un giudice tutelare. |
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